CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Le principali novità

Il DL 63/2013 dopo un iter segnato dall’urgenza per bloccare il procedimento d’infrazione dell’Italia da parte della UE in merito allo scorretto recepimento della Direttiva 2002/91/UE è stato convertito in Legge numero 90/2013 e, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore lo scorso 4 agosto 2013. Sintetizziamo le principali novità del decreto rispetto alla legislazione precedente:

» sostituzione dell’ACE (Attestato di certificazione energetica) con l’APE (Attestato di Prestazione Energetica);

» l’APE deve essere allegato a: contratto di vendita, atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti;

» l’APE riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e geometria nonché siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva;

» nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano, oltre alla classe energetica, anche i corrispondenti indici di prestazione energetica degli involucri edilizi e di prestazione energetica globale dell’edificio, o dell’unità immobiliare espressa anche in consumo di energia primaria non rinnovabile;

» il progettista, o i progettisti nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente DL nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti termici;

» in caso di edifici di nuova costruzione e di edifici soggetti a ristrutturazione importante è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica;

» gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del DL 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono esclusi solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del menzionato Codice, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

Quando e chi è tenuto a dotarsi dell’APE?

In breve, distinguiamo le figure tenute a presentare l’attestato di prestazione energetica a seconda dei seguenti casi:

» nuovi edifici: l’APE è a cura del costruttore, sia esso committente o società di costruzione che opera direttamente;

» edifici esistenti: l’APE è a cura del proprietario dell’immobile nei casi previsti dal DL 63/2013;

» vendita “sulla carta” o in costruzione: il proprietario deve fornire evidenza, della futura prestazione energetica dell’immobile ancora prima della sua costruzione, mediante l’APE entro quindici giorni dalla richiesta del rilascio del certificato di agibilità;

» vendita, trasferimento a titolo gratuito, nuova locazione (edifici o unità immobiliari): ove il certificato di prestazione non sia già stato prodotto conforme alla direttiva 2002/91/EU e in corso di validità, l’APE è a cura del proprietario dell’immobile;

» in tutti i casi menzionati il proprietario dell’immobile deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente, o al nuovo locatario, all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;

» edifici aperti al pubblico e utilizzati da pubbliche amministrazioni con superficie superiore a 500 mq: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente DL il soggetto responsabile per la gestione dovrà produrre l’APE e affiggerlo in modo visibile all’ingresso dell’edificio. Dal 9 luglio del 2015 la soglia della superficie sarà dimezzata.

Quali certificatori sono abilitati all’APE?

I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici vengono definiti dal DPR 75/2013.
Il DPR 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio 2013, ha definito i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
In particolare, l’art. 2 del DPR n. 75/2013 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici) definisce quali sono i soggetti abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori, ovvero:

» i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;

» gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;

» gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR;

» le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a) del DPR, che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) del DPR.

Il certificatore energetico deve essere qualificato
Il DPR 75/2013 elenca una serie di titoli di studio del vecchio e del nuovo ordinamento che consentono l’attività di certificatore energetico, ma questi da soli non bastano. Altri elementi fondamentali sono, infatti, l’iscrizione al collegio o all’albo professionale (se previsto) e la certificazione attestante l’esperienza nella progettazione di impianti ed edifici.

I corsi di formazione
Come specificato nel decreto, in alcuni casi specifici il titolo di studio da solo non è sufficiente, ma occorre anche seguire un corso di formazione “integrativo” della durata di 80 ore che preveda alla fine un esame che verifichi le conoscenze acquisite.
I corsi di formazione per diventare certificatore energetico devono essere obbligatoriamente autorizzati dal MISE, possono essere organizzati dalle università, da enti di ricerca, dagli ordini e collegi professionali e dalle Regioni o Provincie autonome.
Recentemente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l’elenco di soggetti autorizzati a svolgere i corsi secondo quanto stabilito dal DPR 75/2013.

Il certificatore energetico deve essere indipendente
Per attestare la propria indipendenza, il professionista deve firmare una sottoscrizione contenuta nell’attestato di certificazione energetica nei quali si dichiara, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, l’assenza di conflitto di interessi attraverso il non coinvolgimento con il processo di progettazione e realizzazione dell’edificio nonché rispetto ai vantaggi che può trarne il richiedente (il committente), con il quale non può esserci parentela fino al quarto grado.

Sanzioni amministrative

Riportiamo le infrazioni sanzionabili in base al DL 63/2013 a seconda dei soggetti interessati nel processo di attestazione delle prestazioni energetiche:

» Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel DLgs di cui all’articolo 8, comma 1 e 1 – bis (vedasi art.7 del nuovo DL), o un APE degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. L’ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti;

» Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti;

» Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro;

» L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti;

» In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;

» In caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;

» In caso di violazione dell’obbligo di dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro;

» In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Precisiamo che le regioni e le province autonome, o comunque le autorità competenti che ricevono i documenti (di cui al comma 1 del menzionato DL) eseguono i controlli con le modalità di cui all’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché provvederanno a:

» istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

» avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

Per concludere segnaliamo che in alcune regioni, dove il catasto energetico on-line è attivo da tempo, si è verificato che il numero delle certificazioni registrate non coincide, per difetto, con quello delle compravendite. A quanto pare fin’ora, il sistema non ha funzionato correttamente.

Con l’entrata in vigore del DL 63/2013 ci auguriamo nel prossimo futuro che i locatari, ovvero coloro i quali sono tenuti effettivamente a pagare le bollette e a subire gli effetti della mancanza di comfort indoor, conoscendo meglio i loro diritti, possano farli valere in sede di negoziazione.
Solo così potremmo premiare l’edilizia di qualità la quale non necessariamente coincide con elevati standard di lusso o di estetica.

Richiedere l’APE è sì un dovere, ma soprattutto è un diritto.