Verifiche Impianti di Sollevamento Cose e Persone Art. 71 D.Lgs. 81/08
Attività interessate
Dal 23 maggio 2012, si avvia il nuovo regime per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in All. VII “Gruppi SC, SP e GVR”, cioè dei mezzi di sollevamento persone e materiali non azionati a mano ed elementi a pressione (caldaie, generatori, etc.).
Obblighi del datore di lavoro
L’obbligo della verifica periodica delle attrezzature di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall’art. 71 comma 11 del D.Lgs.81/08. Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto.
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
La mancata esecuzione della verifica periodica si configura quindi come inadempimento legislativo e la responsabilità ricade sul Datore di Lavoro con le conseguenti sanzioni amministrative e penali.
Apparecchi soggetti a verifica
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano
- Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg.
- Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg.
- Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg.
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP – Sollevamento persone
- Scale aree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile
- I carri raccogli frutta.
Soggetti abilitati
Le verifiche periodiche previste dall’art.71, comma 11 ed All. VII del D.Lgs.81/08 e s.m.i, possono essere effettuate e affidate direttamente ai Soggetti Abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quando fare le verifiche e con quale periodicità
Prima verifica periodica
Il Datore di Lavoro deve fare richiesta di verifica all’I.N.A.I.L. territorialmente competente. La verifica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta. L’I.N.A.I.L. può̀ comunicare al Datore di Lavoro l’eventuale impossibilità ad effettuare la verifica di propria competenza. A seguito di tale comunicazione e comunque dopo i 45 giorni, il Datore di Lavoro si potrà̀ rivolgere a SPECTRA la quale provvederà̀ ad avvalersi di Organismo abilitato per la verifica. La stessa I.N.A.I.L. potrà̀ comunque decidere di avvalersi di Normatempo S.r.l. per l’effettuazione della verifica, nel qual caso fornirà̀ specifico incarico direttamente a Normatempo S.r.l.
Verifica periodica successiva alla prima
Per le Verifiche successive invece, il Datore di Lavoro può̀ rivolgersi a sua scelta all’A.S.L./ A.R.P.A. oppure direttamente a SPECTRA la quale provvederà̀ ad avvalersi di Organismo abilitato per la verifica.
Mancato adempimento e sanzioni
L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del Datore di Lavoro, che deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute.
- La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa all’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art.87, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) per ogni mancato adempimento.
- Per mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro (articolo 87, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per ogni mancato adempimento.