PIMUS PONTEGGI

Quando e da chi deve essere preparato il PiMUS?
Il Dlgs 81/2008 all’articolo 134, dispone l’obbligo di redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi. L’articolo 136 comma 1 pone in capo al datore di lavoro dell’impresa, incaricata del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi, l’obbligo di redazione del PIMUS a mezzo di persona competente.

I contenuti minimi del PiMUS
Ciò che deve essere contenuto nel PiMUS é dettagliatamente descritto nell’allegato XXII del Dlgs 81/2008. La parte più importante riguarda le procedure di montaggio e smontaggio, che devono essere descritte passo dopo passo e sono direttamente dipendenti dalla scelta di quale sistema di protezione collettiva o DPI utilizzare.

La scelta dei sistemi anticaduta da inserire nel PiMUS
Ai sensi dell’art. 75 i DPI devono essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. parapetto provvisorio Se ne deduce che sui sistemi prefabbricati, ovvero telai e multidirezionale, laddove è più frequente poterli utilizzare, i parapetti provvisori devono essere preferiti ai DPI che invece trovano un impiego più frequente sui tubi e giunti che vengono montati in configurazioni atipiche.
Il Dlgs 81/2008 dispone all’art. 115 che i DPI siano certificati per l’uso specifico e all’art. 76 che tutti i DPI posseggano i requisiti previsti dal Dlgs 475/1992. Quelli di terza categoria, che sono destinati alla salvaguardia delle persone contro i pericoli più gravi, tra cui la caduta dall’alto, devono per lo più essere conformi alle norme armonizzate, ovvero a quelle emanate dal CEN su mandato dell’Unione Europea e recepite dall’ Ente Italiano di Unificazione Normativa (UNI) di seguito riportate:

» UNI EN 341 – Dispositivi di discesa.
» UNI EN 354 – Cordini.
» UNI EN 355 – Assorbitori d’energia.
» UNI EN 358 – Cinture di posizionamento e di trattenuta e cordini di posizionamento.
» UNI EN 360 – Dipositivi anticaduta di tipo retrattile.
» UNI EN 361 – Imbracature pr il corpo.
» UNI EN 362 – Connettori.
» UNI EN 363 – Sistemi di arresto caduta.
» UNI EN 795 – Dispositivi di ancoraggio.

Indicazioni per la redazione del PiMUS
I DPI giungono sul mercato provvisti di istruzioni d’uso, la cui applicazione è obbligatoria a pena della decadenza di responsabilità del produttore. Durante la redazione del PiMUS il datore di lavoro deve accertarsi della compatibilità tra i vari DPI utilizzati, della resistenza dei punti di ancoraggio da utilizzare e della compatibilità di utilizzo sui ponteggi. Si tratta di verifiche molto complesse che spesso portano all’attuazione di procedure di montaggio molto dispendiose in termini di tempo. immagine montaggio La scelta di una linea vita progettata per l’uso specifico elimina questo problema poichè tutto è stato già verificato dal produttore e certificato da un organismo abilitato.
Occorre sempre ricordare che i DPI non eliminano il rischio di caduta dall’alto ma ne minimizzano solo le conseguenze, aggiungendo anzi dei rischi legati al loro utilizzo come ad esempio l’inciampo e l’errato indossamento. Proprio perché la caduta può sempre avvenire, all’interno del PiMUS devono essere previste anche le operazioni di emergenza, tenendo presente che l’arrivo dei soccorsi pubblici non potrà avvenire nel tempo sufficiente ad evitare rischi per la salute di colui che è rimasto in sospensione inerte.
Diverso è il caso di utilizzo dei parapetti provvisori che eliminano a monte il rischio di caduta a patto che siano stati costruiti per questo. I requisiti necessari per far sì che un parapetto provvisorio possa assolvere alla sua funzione di impedimento alla caduta sono stabiliti dalla norma UNI EN 13374. In presenza quindi di parapetti provvisti di marcatura CE, ovvero conformi a tale norma, basterà riportare all’interno del PiMUS le istruzioni d’uso fornite dal produttore.
La scelta del preposto e del numero dei componenti della squadra, che in ogni caso non possono essere minori di tre ai sensi del Dlgs 81/2008 art. 136 comma 6, dipende dalla rapidità con la quale si intende eseguire il montaggio ma anche dal sistema anticaduta utilizzato e dalle eventuali procedure di emergenza predisposte. ** emanate prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/2008