PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento

Legislazione di riferimento
Art. 100 D. Lgs. 81/08 e allegato XV D. Lgs. 81/08.

Definizione
Il PSC è lo strumento finalizzato all’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

Chi lo predispone
Nei cantieri per lavori pubblici o nei cantieri privati viene predisposto dal Coordinatore per la Progettazione dell’opera su incarico del committente.

Chi lo aggiorna
Il compito di aggiornamento e modifica è demandato al CSE Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Quando è previsto
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).

Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative secondo quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08. Nell’allegato sono infatti indicati i macro argomenti che dovranno obbligatoriamente essere trattati all’interno del documento, ovvero:

  • Area di cantiere;
  • Organizzazione;
  • Lavorazioni;
  • Interferenze;
  • Coordinamento

    Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
    Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove necessario, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
    Il documento contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro e le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra previsto.

    Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

    Identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con l’indirizzo del cantiere, la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere, una descrizione sintetica dell’opera.


    Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.


    Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

    Scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento: all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

    Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.


    Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.


    Modalità organizzative di cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.


    Organizzazione del primo soccorso e antincendio ed evacuazione nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi.


    Durata prevista delle lavorazioni
    , delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.


    Stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 dell’Allegato XV.

    Per i lavori non soggetti al permesso a costruire è sufficiente presentare l’autocertificazione con DURC e CCIAA