RLS

Descrizione:
Il corso si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di RLS. Tale formazione permetterà al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di svolgere la propria attività con un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di tutela e prevenzione.
L’RLS ha l’obbligo di aggiornarsi annualmente con un corso della durata di 4 ore per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Durata:
» 32 ore (corso base)
» 4 ore (corso aggiornamento per le aziende fino a 50 dipendenti)
» 8 ore (corso aggiornamento per le aziende oltre i 50 dipendenti)

Destinatari:
Lavoratori

Normativa di riferimento:
art. 37, Dlgs 81/2008

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contatta il nostro Servizio Clienti ai numeri: Tel. 0824/863284 – Fax 0824/1815089
oppure invia una mail a amministrazione@spectragroup.it specificando nell’oggetto il tipo di corso e indicando i riferimenti del richiedente (Cognome/Azienda, Nome, Città, Telefono o Cellulare) senza i quali non saranno rilasciate risposte.

APPROFONDIMENTI
In base alla legge 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Secondo quali modalità viene eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda.
Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS deve avvenire in un’unica giornata per tutta la nazione, durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra in un giorno non prestabilito durante la settimana europea per la sicurezza sul lavoro.

Come viene stabilito il numero dei rappresentanti dei lavoratori per ogni azienda?
Il numero dei Rappresentanti deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva, ma se ciò non dovesse accedere la legge predetermina il numero minimo di Rappresentanti per la sicurezza che deve avere un’azienda in rapporto al numero di dipendenti:
» 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
» 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
» 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.

Quali compiti svolge l’RLS?
Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all’interno dell’azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. In base all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile deve:

» effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi;
» accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi;
» dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
» effettuare una consultazione in merito all’organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso;
» provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;
» provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
» poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.

In ultimo, il datore di lavoro non può in nessun modo vietare al Rappresentante di svolgere le sue funzioni durante l’orario lavorativo e non può detrarre denaro dalla sua ordinaria retribuzione per il tempo dedicato a ricoprire questo ruolo.

Chi provvede alla formazione del RLS?
Il corso di formazione di 32 ore per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é a completo carico del datore di lavoro, e deve avvenire nel normale orario di lavoro, senza che l’RLS debba chiedere permessi di alcun genere.

Un apprendista può essere nominato RLS? Se no, in una srl dove ci sono solo 2 apprendisti chi fa il RLS?
Ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08 e s.m.i. il lavoratore è definito quale: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (omissis).
L’apprendista è pertanto un lavoratore per cui ai sensi dell’art 47, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. può essere eletto quale RLS.
Se nessuno dei due volesse svolgere tali funzioni, il datore di lavoro deve rivolgersi all’Organismo Paritetico o, in mancanza, al Fondo costituito presso l’INAIL, così come sancito dall’art. 48, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i..per la nomina , in sostituzione dell’R.L.S., dell’R.L.S.T. di cui all’art 48 dello stesso decreto.

AGGIORNAMENTO RLS
Quali sono le modalità e il contenuto di tali aggiornamenti?
Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.

L’obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti?
Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovo rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.