1. Unificazione e semplificazione normativa

Il nuovo Accordo unifica in un unico testo le disposizioni precedenti, semplificando l’accesso alle informazioni per le aziende e facilitando l’applicazione pratica delle normative. Vengono consolidate le disposizioni contenute negli Accordi del 2011, 2012 e 2016, creando un quadro unico per la formazione obbligatoria e stabilendo modalità di erogazione standardizzate per tutte le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro.


2. Formazione dei lavoratori: abolizione della classificazione per rischio

Una delle principali novità riguarda la formazione specifica dei lavoratori. Viene eliminata la classificazione in livelli di rischio (basso, medio, alto), unificando la formazione in un’unica soluzione della durata minima di 6 ore, oltre alle 4 ore di formazione generale, per un totale di 10 ore. L’aggiornamento resta invariato, con cadenza quinquennale e durata di 6 ore.


3. Formazione dei preposti: maggiore rigore e frequenza

La formazione per i preposti viene rafforzata: la durata minima del corso passa da 8 a 12 ore, da frequentare esclusivamente in aula o in videoconferenza sincrona, e solo dopo aver completato la formazione generale e specifica. L’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, della durata di 6 ore.


4. Formazione dei dirigenti: riduzione delle ore, ma con modulo cantieri

Per i dirigenti, la durata minima del corso è di 12 ore (rispetto alle 16 precedenti), con l’aggiunta di un modulo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento rimane quinquennale, con durata minima di 6 ore.


5. Nuovo corso obbligatorio per i datori di lavoro

Il nuovo Accordo introduce un corso obbligatorio per i datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, della durata minima di 16 ore, suddiviso in moduli giuridico-normativo e di organizzazione e gestione della SSL. È previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per le imprese nei cantieri temporanei e mobili. I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento sarà quinquennale, con durata minima di 6 ore.


6. Formazione per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP

I datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) dovranno completare un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori, e ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori, con durate variabili tra 12 e 16 ore. Per questi moduli non sarà possibile l’erogazione in e-learning.


7. RSPP e ASPP: formazione invariata con qualche eccezione

La formazione per ASPP ed RSPP rimane invariata, a parte i moduli di specializzazione SP che passano da 4 a 5.


8. Formazione per ambienti confinati

Il corso per lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati avrà una durata minima di 12 ore (non più 8), di cui 4 ore di teoria e 8 ore di parte pratica. L’aggiornamento sarà di 4 ore ogni cinque anni.


9. Nuove attrezzature normate

Sono state introdotte nuove attrezzature per cui è prevista un’abilitazione: le macchine agricole raccoglifrutta (8 ore), i caricatori per la movimentazione di materiali (8 ore) e i carriponte (10/11 ore). Viene mantenuto l’aggiornamento quinquennale di 4 ore.


10. Requisiti dei soggetti formatori

Il nuovo Accordo stabilisce criteri più rigorosi per la qualificazione dei formatori. I docenti dovranno possedere una specifica esperienza professionale e didattica, oltre a partecipare a corsi di aggiornamento per mantenere e migliorare le proprie competenze.


11. Modalità di erogazione della formazione

Le modalità di erogazione della formazione sono state aggiornate per includere sia la formazione in presenza sia quella a distanza (e-learning). La formazione a distanza è stata particolarmente potenziata per offrire maggiore flessibilità e accessibilità ai lavoratori, pur mantenendo elevati standard qualitativi.


12. Verifica dell’apprendimento e monitoraggio dell’efficacia

Ogni corso di formazione dovrà includere un test di verifica per certificare l’acquisizione delle competenze. La valutazione potrà avvenire tramite test scritti, prove pratiche o altre modalità formative. Inoltre, viene rafforzata l’importanza del monitoraggio dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, attraverso analisi infortunistiche aziendali, questionari o checklist.


13. Requisiti organizzativi dei corsi

Il nuovo Accordo stabilisce requisiti organizzativi per i corsi di formazione:

  • Numero massimo di partecipanti per ogni corso: 30 discenti.
  • Rapporto docente/discenti: 1:6.
  • Frequenza minima del 90% per l’accesso alla verifica finale.
  • Archiviazione obbligatoria del “Verbale delle verifiche finali” e del “Fascicolo del corso”.

14. Conclusioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta un passo significativo verso una maggiore uniformità e qualità nella formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le aziende dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini previsti, pianificando tempestivamente le attività formative per garantire la conformità normativa e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

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