Prodotti lattiero-caseari, le dichiarazioni obbligatorie.
Un focus sulla dcumentazione obbligatoria (Alimenti news)
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 del sopracitato Decreto Legge n. 27/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17.09.2021 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 6 agosto 2021 n. 360338 recante modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino, mentre con decreto ministeriale del 26 agosto 2021 n. 379378 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01.10.2021) è stata data attuazione alla normativa sopra riportata anche per quel che concerne il latte ovi-caprino.
Rispetto alla disciplina fissata dai predetti decreti è recentemente intervenuto il decreto ministeriale del 18 gennaio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.02.2023) n. 25422 che ha apportato alcune modifiche alle modalità di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino a causa del sopravvenire di diverse esigenze quali:
- la necessità di rendere omogenee le definizioni di “piccolo produttore” e di conseguenza eliminare la definizione di “vendite dirette”, previste dai citati decreti ministeriali, al fine di consentirne un’uniforme applicazione nei settori del latte bovino e ovi-caprino;
- la complessità tecnica dell’utilizzo della piattaforma informatica dedicata all’inserimento dei dati relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario;
- la necessità di prevedere un periodo di prova, da parte degli operatori del settore, nell’utilizzo della citata piattaforma informatica, in modo da consentirne un adeguato e omogeneo utilizzo che permetta di ottenere un corretto monitoraggio dei flussi di latte, e dei prodotti lattiero-caseari, fra le diverse imprese del settore;
- la necessità di non sottoporre a sanzione gli operatori del settore, durante il periodo di prova, per eventuali errori o imprecisioni nei quali dovessero incorrere.
Pertanto al fine di contemperare le finalità individuate dal quadro normativo di riferimento con le esigenze emerse in fase di applicazione degli stessi sono state apportate alcune modifiche ai citati decreti ministeriali.
I piccoli produttori
In particolare è stato stabilito che, per “piccolo produttore si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, a esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero-caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda” ed è stata eliminata la definizione di vendita diretta. Solo per il latte bovino, tra i dati che i primi acquirenti sono tenuti a registrare entro il giorno 20 di ogni mese, nella banca dati del SIAN relativi al mese di calendario precedente, è aggiunto il prezzo medio mensile del latte crudo pagato ai produttori, operando la distinzione tra latte biologico e non biologico. È previsto che, entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i piccoli produttori registrino nella banca dati del SIAN, i quantitativi di latte venduto, a esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nell’anno precedente.
Per quanto attiene alle modalità di verifica della corretta attuazione della disciplina in esame, le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni; i controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, i produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, ivi compresi i piccoli produttori e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti. Non è più prevista l’applicazione dell’istituto della diffida per sanare eventuali irregolarità.
È infine previsto che, le sanzioni presenti nei citati decreti n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378 del 26 agosto 2021, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023. Si ricorda che le sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione sono quelle previste dal sopracitato articolo 3, comma 4, del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44.
L’ultima importante variazione apportata con il decreto ministeriale 18 gennaio 2023 n. 25422 riguarda la modifica dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 360338 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino, che è stato revisionato ampliando le categorie dei prodotti dal registrare sul portale SIAN, con le seguenti nuove voci:
- siero di latte in polvere a uso umano;
- siero di latte in polvere per alimentazione animale;
- cagliate;
- Fat Filled Powder (FFP).
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