Un focus sulla dcumentazione obbligatoria (Alimenti news)

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 del sopracitato Decreto Legge n. 27/2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17.09.2021 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 6 agosto 2021 n. 360338 recante modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino, mentre con decreto ministeriale del 26 agosto 2021 n. 379378 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01.10.2021) è stata data attuazione alla normativa sopra riportata anche per quel che concerne il latte ovi-caprino.

Rispetto alla disciplina fissata dai predetti decreti è recentemente intervenuto il decreto ministeriale del 18 gennaio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.02.2023) n. 25422 che ha apportato alcune modifiche alle modalità di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino a causa del sopravvenire di diverse esigenze quali:

  • la necessità di rendere  omogenee  le  definizioni  di “piccolo produttore” e di conseguenza  eliminare  la  definizione  di “vendite dirette”, previste dai citati decreti ministeriali, al  fine  di consentirne un’uniforme applicazione nei settori del latte bovino e ovi-caprino;
  • la complessità tecnica dell’utilizzo della piattaforma informatica  dedicata  all’inserimento   dei   dati   relativi   alle dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario;
  • la necessità di prevedere un periodo di prova,  da  parte degli operatori del settore, nell’utilizzo della  citata  piattaforma informatica, in modo da consentirne un adeguato e omogeneo  utilizzo che permetta di ottenere  un  corretto  monitoraggio  dei  flussi  di latte, e dei prodotti lattiero-caseari, fra le  diverse  imprese  del settore;
  • la necessità di non sottoporre a sanzione  gli operatori del settore, durante il periodo  di  prova, per eventuali errori o imprecisioni nei quali dovessero incorrere.

Pertanto al fine di contemperare le finalità individuate dal quadro normativo di riferimento con  le esigenze emerse in fase  di applicazione degli stessi sono state apportate alcune modifiche ai citati decreti ministeriali.

I piccoli produttori

In particolare è stato stabilito che, per “piccolo produttore si intende un produttore di latte  che  effettua la trasformazione e la  successiva  vendita  del  proprio  latte,  a esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e  dei  prodotti lattiero-caseari ottenuti  esclusivamente  dal  latte  della  propria azienda” ed è stata eliminata la definizione di vendita diretta. Solo per il latte bovino, tra i dati che i primi acquirenti sono tenuti a registrare entro il giorno 20 di ogni mese, nella banca dati del SIAN relativi al mese di calendario precedente, è aggiunto il prezzo medio mensile del latte crudo pagato ai  produttori,  operando la distinzione tra latte biologico e non biologico. È previsto che, entro il giorno 20 del mese di gennaio  di  ogni  anno  i  piccoli  produttori registrino nella banca dati del SIAN, i quantitativi di latte venduto, a esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti  nell’anno precedente.
Per quanto attiene alle modalità di verifica della corretta attuazione della disciplina in esame, le regioni, per ogni anno solare, effettuano  i  controlli  volti  a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni; i  controlli  sono  svolti  attraverso verifiche  amministrative  presso  i  primi  acquirenti,    i produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari,  ivi  compresi  i piccoli produttori e, ove necessario, attraverso  verifiche  in  loco presso le aziende conferenti. Non è più prevista l’applicazione dell’istituto della diffida per sanare eventuali irregolarità.
È infine previsto che, le sanzioni presenti nei citati decreti n. 360338 del 6 agosto 2021 e n. 379378 del  26  agosto 2021, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023. Si ricorda che le sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione sono quelle previste dal sopracitato articolo 3, comma 4, del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44.

L’ultima importante variazione apportata con il decreto ministeriale 18 gennaio 2023 n. 25422 riguarda la modifica dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 360338 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino, che è stato revisionato ampliando le categorie dei prodotti dal registrare sul portale SIAN, con le seguenti nuove voci:

  • siero di latte in polvere a uso umano;
  • siero di latte in polvere per alimentazione animale;
  • cagliate;
  • Fat Filled Powder (FFP).

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