L’origine e la provenienza del prodotto. (FSTT)

Negli ultimi anni è aumentata sensibilmente l’attenzione verso il prodotto, la sua provenienza, la qualità e la sostenibilità. Quindi, il consumatore esige la massima trasparenza sui prodotti alimentari.  Infatti, i responsabili degli acquisti prestano maggior attenzione alle informazioni presenti sulle etichette alimentari, tenendo conto anche del benessere degli animali durante l’allevamento e il trasporto.

Innanzitutto, occorre definire i concetti di luogo/paese di provenienza e luogo/paese d’origine: il primo indica il luogo da cui proviene l’alimento; il secondo è il paese in cui il prodotto ha subito l’ultima trasformazione sostanziale come, ad esempio, la preparazione e la cottura.

Spesso l’indicazione di origine non coincide con l’effettiva origine degli ingredienti base del prodotto alimentare.

Dunque, il produttore che vende frutta indica il luogo in cui la frutta è stata colta, ma per tutti i prodotti trasformati non è possibile sapere l’origine degli ingredienti utilizzati ma l’indicazione sarà solo sul luogo di ultima trasformazione.

Altre informazioni fondamentali per salvaguardare la sicurezza alimentare, per quanto riguarda i prodotti ittici, sono: data di cattura, data di congelamento, durata di conservazione, area di pesca, metodo di produzione, caratteristiche nutrizionali, attrezzi utilizzati per la pesca e nome scientifico.

Le informazioni obbligatorie delle etichette degli alimenti:

L’etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata.

Il Regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, introduce alcune novità, aggiorna e semplifica le norme precedenti sull’etichettatura degli alimenti. Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e assicurare un’informazione chiara e trasparente.

Il Regolamento sancisce l’obbligo di indicare l’origine del prodotto o del luogo di sua provenienza solo nel caso in cui la sua omissione possa essere fuorviante per il consumatore finale.

Ad esempio, la bandiera di un paese sull’etichetta comporta l’indicazione dell’origine se tale prodotto non è stato realizzato nel paese rappresentato dalla bandiera: un ragù alla bolognese, prodotto in Germania, deve riportare in etichetta l’indicazione dell’origine.

Il nome, la ragione sociale o l’indirizzo sull’etichetta non costituisce un’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare.

Le novità del Regolamento UE 1169/2011 impongono, a chi sceglie volontariamente di indicare la provenienza dell’ingrediente primario di un prodotto composto, di indicare anche il luogo di origine.

Qui l’elenco degli alimenti che devono obbligatoriamente riportare l’indicazione di origine/provenienza in etichetta:

  • Miele;
  • Passata di pomodoro;
  • Olio d’oliva;
  • Vino;
  • Pesci, crostacei, molluschi;
  • Uova;
  • Ortofrutticoli freschi;
  • Carni Bovine, suine, ovine-caprine;
  • Carni di pollo e volatili;
  • Latte formaggi e derivati;
  • Pasta e riso.

Per le carni bovine, deve essere indicato il luogo di nascita, allevamento e macellazione. Per le carni suine, ovine, caprine, avicole deve essere indicato il luogo di allevamento e macellazione. Sia per le carni fresche che congelate delle specie suina, ovina, caprina e di pollame c’è sempre l’obbligo di indicare l’origine in etichetta.

Altro aspetto importante dell’etichettatura degli alimenti sono le indicazioni nutrizionali e sulla salute, disciplinate dal Regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

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