Nuovo Regolamento Macchine UE 2023
Dopo un iter durata diverso tempo, il 18 aprile 2023 è stato votata la risoluzione del Parlamento Europeo in merito all’approvazione del Nuovo Regolamento Macchine UE 2023. (Formatori24)
La pubblicazione, che contraddistinguerà l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Macchine UE al XX giorno dalla sua pubblicazione su Eur Lex è attesa nel primo semestre di questo anno.
Si avrà quindi il superamento definitivo della ormai ben nota Direttiva 2006/42/CE, che appunto, verrà sostituita ed anche in un certo qual modo abrogata, da una fonte normativa quale il Regolamento CE.
Di fatto, tale importante scelta strategica, una volta entrata in vigore la nuova fonte normativa, sovrascrive la normativa di riferimento dei singoli Stati Membri.
Ciò vuol dire un linguaggio convenzionale e uniforme su tutto il territorio delle Comunità Europea sui prodotti macchina (COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD)).
Il passaggio da Direttiva e Regolamento deve intendersi come organico e funzionale, tenendo in considerazione il panorama che si delineava nel lontano 2006, quando appunto, è stata adottata nel contesto dell’istituzione del mercato interno.
Il fine è stato quello di armonizzare i requisiti di sicurezza e tutela della salute per le macchine in tutti gli Stati membri ed eliminare gli ostacoli al commercio di macchine tra gli Stati membri.
L’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 2006/42/CE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità.
È pertanto necessario migliorare, semplificare e adattare le disposizioni stabilite in tale direttiva alle esigenze del mercato e fornire norme chiare in relazione al quadro attuale.
Requisiti dei prodotti e gli operatori economici
Inoltre, dato che le norme che fissano i requisiti per i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e le procedure di valutazione della conformità, devono essere applicate in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l’UE.
Al fine di garantire che l’ambito di applicazione del presente regolamento sia sufficientemente chiaro, è opportuno operare una distinzione tra macchine, prodotti correlati e quasi-macchine.
Inoltre, i prodotti correlati dovrebbero essere intesi come comprendenti attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Inoltre, i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono immessi sul mercato solo se vi è un operatore economico stabilito nell’Unione che è responsabile dei compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1020 relativamente a tali prodotti.
Il distributore mette a disposizione sul mercato prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento dopo l’immissione sul mercato degli stessi a opera del fabbricante o dell’importatore.
Esso dovrebbe agire con la dovuta attenzione per assicurarsi che, manipolando il prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, non ne comprometta la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Dichiarazione UE e utilizzatori
Al fine di assicurare la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli operatori economici devono provvedere affinché tutta la documentazione pertinente, quali le istruzioni per l’uso, contenga informazioni precise e comprensibili.
Occorre provvedere al contempo che le lingua sia facilmente comprensibile dagli utilizzatori, come stabilito dallo Stato membro interessato, tenga conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni del comportamento dell’utilizzatore, e sia il più possibile aggiornata.
I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE per fornire informazioni sulla conformità al presente regolamento.
I fabbricanti possono altresì sono tenuti, a redigere una dichiarazione di conformità UE.
Al fine di garantire un accesso efficace alle informazioni per fini di vigilanza del mercato, deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutti gli atti giuridici dell’Unione.
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