Il dm 20 febbraio 2023 che ridefinisce i raggruppamenti effettuati dai centri di raccolta, gli interpelli del ministero ambiente n.12695 rifiuti sanitari non infettivi e n.17650 rifiuti tessili. (fonte Puntosicuro)

I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) sono conferiti nei centri di raccolta e suddivisi in 5 raggruppamenti.

Con un nuovo DM, in vigore dal 5/5/2023, il Ministero dell’Ambiente ha ridefinito il contenuto dei raggruppamenti alla luce dell’allegato IV del D. Lgs. 49/2014 (la norma quadro di riferimento per la gestione dei RAEE), sostituendo in modo integrale l’allegato 1 della precedente normativa.

I nuovi raggruppamenti indicati nell’allegato 1 del DM del 2023 sono i seguenti:

– raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

– raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi

– raggruppamento 3 – TV e monitor

– raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

– Raggruppamento 4 – sezione A “pannelli fotovoltaici”

– Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose

Successivamente alla pubblicazione del DM, il Ministero dell’Ambiente ha reso noto un refuso nell’Allegato 1 del DM 40/2023: il “Raggruppamento 2” include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”.

I rifiuti sanitari non infettivi rientrano ancora tra i rifiuti urbani

Il DPR 254/2003, riguardante la gestione dei rifiuti sanitari, riporta un elenco di rifiuti sanitari assimilati agli urbani.

Con un interpello, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che anche a fronte della nuova definizione di “rifiuti urbani” introdotta dal D.Lgs.116/2020 nel D.Lgs.152/06, essendo il DPR 254/2003 una norma speciale le disposizioni che vi sono contenute sono ancora pienamente applicabili.

In particolare, rientrano ancora tra i rifiuti urbani quelli identificabili con il codice CER 18.01.04, anche se assente nell’allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs.152/06 che individua i rifiuti urbani provenienti da fonti extra-domestiche. Questi rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuti indifferenziati identificati con il codice CER. 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti, come ad esempio assorbenti e pannolini, per i quali sia stata attivata una raccolta dedicata per effettuarne il successivo recupero.

Riferimento normativo: interpello Ministero Ambiente n.12695 del 30/01/2023

Rifiuti tessili: non ancora possibile la raccolta presso i punti vendita

In risposta ad un quesito, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che l’avvio di sistemi volontari per la raccolta dei rifiuti da parte dei produttori dei prodotti, anche sottoforma di consorzi, nello specifico di rifiuti tessili, presso i punti vendita potrà essere avviata solo dopo l’entrata in vigore del decreto di istituzione della responsabilità estesa del produttore nel settore tessile.

Riferimento normativo: interpello Ministero Ambiente n.17650 del 07/02/2023

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